Commento a Tribunale Termini Imerese, Ordinanza 22 febbraio 2015
Sommario: 1. La vicenda oggetto di controversia; 2. L’argomentazione e la conclusione del Tribunale; 3.L’esatta ricostruzione della disciplina normativa 4. Conclusioni.
Il valore probatorio dell’email come documento informatico è ancora oggi oggetto di incertezze interpretative nella giurisprudenza italiana. Lo dimostra una pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 2015, che offre l’occasione per fare chiarezza sul quadro normativo di riferimento — in particolare il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) — e sui criteri corretti per valutare l’efficacia probatoria di un messaggio di posta elettronica in giudizio. Per un inquadramento generale sul documento informatico e la firma digitale, puoi consultare anche il nostro articolo sulla privacy nello studio legale digitale.
1. La vicenda oggetto di controversia
Il caso esaminato riguarda un avvocato che ha convenuto in giudizio una propria cliente, con procedimento ex articolo 702bis c.p.c., per ottenere il compenso dovuto per una consulenza relativa alla cessione di quote sociali. A supporto della propria pretesa creditoria, il legale ha prodotto, tra gli altri documenti, diversi messaggi di posta elettronica ordinaria — non certificata.
Il punto centrale della decisione, nelle parole stesse del Giudice, era stabilire “la valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica semplice ovvero non certificata”. Il fatto che nel 2015 un giudice si interrogasse ancora sulla validità in astratto di una email è già di per sé indicativo del livello medio di preparazione della giurisprudenza sul tema del documento informatico.
2. L’argomentazione e la conclusione del Tribunale
Il Tribunale di Termini Imerese prende correttamente le mosse dalla definizione di documento informatico accolta dall’articolo 1, lettera p), del D. Lgs. 82/2005 (CAD): “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Il primo errore emerge subito dopo, quando il Giudice afferma che il CAD non disciplinerebbe il valore probatorio dell’email come documento informatico non sottoscritto. Affermazione contraddetta dalla stessa citazione che segue: l’articolo 20 del CAD, riportato nella pronuncia, stabilisce espressamente che l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio “sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”.
Il Tribunale delinea poi correttamente il sistema delle firme elettroniche previste dal CAD, qualificando la combinazione di username e password — necessaria per accedere a una casella di posta — come firma elettronica semplice ai sensi dell’articolo 1, lettera q). Richiama a supporto la decisione del Tribunale di Mondovì del 07.06.2004. Infine, ritenuto provato il credito, accoglie la domanda del legale.
3. L’esatta ricostruzione della disciplina normativa
La ricognizione operata dalla pronuncia è solo parzialmente corretta. Occorre evidenziare tre errori principali.
Il primo, già citato: il CAD disciplina eccome il documento informatico non sottoscritto, all’articolo 20, comma 1bis. Affermare il contrario — citando contestualmente quella stessa norma — è una contraddizione che rivela una lettura superficiale del testo legislativo.
Il secondo errore riguarda l’affermazione del Giudice secondo cui “i documenti, informatici o cartacei, non sottoscritti sono privi di qualsiasi valore probatorio, non essendo riconducibili ad alcun soggetto”. Questa impostazione ignora la specificità del documento informatico, che — a differenza di quello cartaceo — può essere ricondotto a un soggetto anche in assenza di sottoscrizione. Vale la pena ricordare, peraltro, che anche nel diritto civile tradizionale esistono documenti non sottoscritti dotati di valore probatorio, come le tacche di contrassegno disciplinate dall’articolo 2713 del Codice Civile.
Corretta è invece la qualificazione dell’email come documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, in base all’abbinamento username-password.
Il terzo errore — forse il più grave sul piano tecnico-giuridico — riguarda la valutazione concreta del valore probatorio dell’email. Il CAD richiede di esaminare le caratteristiche oggettive del documento: qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità. Il Giudice non compie questa analisi tecnica, e si affida invece a elementi esterni — il contenuto delle trattative, la conclusione del contratto, la lettera di mora, il pagamento degli altri cedenti — per desumere l’attendibilità dei messaggi. Un ragionamento che, per analogia, corrisponderebbe a valutare l’idoneità probatoria di una raccomandata non sulla base della carta, della firma e della sua integrità fisica, bensì su attività collaterali.
Per approfondire il tema delle firme elettroniche e dei loro effetti giuridici, puoi fare riferimento al testo aggiornato del Codice dell’Amministrazione Digitale sul sito AgID.
4. Conclusioni
Il Giudice di Termini Imerese ha inutilmente complicato un ragionamento che avrebbe richiesto il richiamo di sole due norme: gli articoli 1 e 20 del CAD, sufficienti a qualificare l’email come documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice e a valutarne il valore probatorio.
Desta preoccupazione, invece, l’assenza di qualsiasi analisi delle caratteristiche tecniche dei documenti prodotti. Se — come probabile — siano state depositate stampe cartacee delle email, un tale controllo sarebbe stato in ogni caso impossibile. Eppure, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., il contumace avrebbe potuto disconoscere la conformità delle stampe agli originali informatici fino al momento in cui la causa veniva assunta in decisione.
Questa pronuncia, insieme alla coeva sentenza del TAR Campania n. 1450/2015, conferma che la giurisprudenza italiana sconta ancora lacune significative nella conoscenza del diritto dell’informatica — lacune che, in un’epoca di Processo Civile Telematico e documenti digitali, non è più possibile ignorare.